Legge 20 luglio 2000, n. 211
"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria",
al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte,
nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1,
sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di
narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo
ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di
un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in
Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.
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